diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1044 del 18/02/1982 (Rv. 418910 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CON I RITO ORDINARIO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1982-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418910-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CON I RITO ORDINARIO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Nel caso in cui il processo di primo grado sia proseguito e sia stato deciso, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, come richiesto dalla natura della controversia (concernente, nella specie, l'Azione di regresso dell'i.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), l'appello avverso la sentenza è ritualmente proposto con citazione notificata nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., senza che sia necessario, ai fini della sua tempestività, il deposito della citazione in cancelleria entro gli stessi termini, salvo il mutamento del rito, da parte del giudice di secondo grado, ai sensi degli artt. 439 e 326 cod. proc. civ. (nuovo testo). (Conf 1886/81, mass n 412572; (Conf 398/81, mass n 410866; (Conf 6433/80, mass n 410197).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)