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Sez. 3, Sentenza n. 1891 del 14/03/1983 (Rv. 426741 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA INSTAURATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - TRATTAZIONE E DEFINIZIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME - OBBLIGHI DEL GIUDICE DELL'APPELLO.*
Stato
decisa il 1983-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426741-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA INSTAURATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - TRATTAZIONE E DEFINIZIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME - OBBLIGHI DEL GIUDICE DELL'APPELLO.*

Qualora una controversia agraria, instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, sia stata (erroneamente) trattata e definita in primo grado con il rito ordinario, l'appello va proposto, non con ricorso al giudice ad quem, da depositarsi nel termine di cui all'art. 434 (nuovo testo) cod. proc. civ., ma con citazione ad udienza fissa, da notificarsi nei termini previsti dagli artt. 325-327 cod. proc. civ., salvo l'Obbligo del giudice d'appello di procedere al mutamento del rito con provvedimento ex art. 426 cod. proc. civ., in quanto tutti gli Atti processuali dei due gradi del giudizio di merito - compreso l'atto d'appello che, intervenendo in un processo già in corso, è soggetto alle regole proprie di ogni altro atto del processo - debbono necessariamente adeguarsi, quanto alla Forma, al rito prescelto dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino a che non intervenga un apposito provvedimento di correzione del giudice ai sensi degli artt. 426, 427 e 439 cod. proc. civ. (V 5919/82, mass n 423679; (V 4702/82, mass n 422651; (V 1044/82, mass n 418910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)