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Sez. 3, Sentenza n. 11040 del 22/01/2003 Cc. (dep. 11/03/2003) Rv. 227199 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE | Accoglimento del ricorso - Annullamento determinato da violazioni procedurali e non da motivi concernenti l'ammissibilità della richiesta - Identificazione del giudice del rinvio - Individuazione di altra corte di appello secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Rinvio alla corte di appello già procedente - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227199-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE

In tema di revisione, la regola fissata al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. pen. - secondo cui, quando annulla una ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 dello stesso codice - riguarda i soli casi in cui l'annullamento concerne i motivi di ritenuta inammissibilità, e non quelli determinati da vizi della procedura culminata con l'ordinanza impugnata, nei quali gli atti vanno invece restituiti alla corte che abbia pronunciato il provvedimento annullato. (Nella specie la Suprema Corte, sul presupposto che l'ordinanza di inammissibilità avrebbe dovuto essere pronunciata in esito a procedimento camerale, e non "de plano" come in effetti avvenuto, ha disposto il rinvio al giudice già procedente, data la natura "procedurale" del vizio riscontrato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)