Sez. 5, Sentenza n. 10167 del 24/11/2009 Ud. (dep. 12/03/2010) Rv. 246884 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE | Annullamento con rinvio avente per oggetto sentenza di rigetto della revisione - Identificazione del giudice di rinvio - Rinvio ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di revisione, la previsione di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c) ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)