Sez. 6, Sentenza n. 25416 del 25/06/2026 Cc. (dep. 07/07/2026) Rv. 290302-01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' - RICORSO PER CASSAZIONE | Annullamento con rinvio - Individuazione del giudice di rinvio - Criteri - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' - RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di revisione, il giudice di rinvio, in caso di annullamento della sentenza che ha dichiarato inammissibile o ha rigettato la richiesta, dev'essere individuato, ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in altra sezione della medesima Corte di appello che ha pronunciato il provvedimento annullato, posto che la disposizione speciale di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., che rinvia ai criteri previsti dall'art. 11 cod. proc. pen., trova applicazione nel solo caso di annullamento dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)