Sez. 1, Sentenza n. 4187 del 06/05/1987 (Rv. 452942 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - GIRATA DI UNA BANCA PER L'INCASSO O IN VIOLAZIONE DELL'ART. 43 R.D. N. 1736 DEL 1933 - DOVERE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE DEL TITOLO - SUBINGRESSO DELLA BANCA GIRATARIA ALLA BANCA TRATTARIA - CONSEGUENZE - PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL PRENDITORE - EFFETTI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - GIRATA DI UNA BANCA PER L'INCASSO O IN VIOLAZIONE DELL'ART. 43 R.D. N. 1736 DEL 1933 - DOVERE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE DEL TITOLO - SUBINGRESSO DELLA BANCA GIRATARIA ALLA BANCA TRATTARIA - CONSEGUENZE - PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL PRENDITORE - EFFETTI.*
La banca girataria di un assegno bancario non trasferibile, in forza di girata per l'incasso, ovvero anche di girata piena apposta in violazione del divieto di cui all'art. 43 primo comma del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, subentra alla banca trattaria nel dovere della identificazione del presentatore del titolo con l'uso della dovuta diligenza professionale, mediante gli accorgimenti e le cautele suggerite delle circostanze del caso concreto, e, pertanto, ove paghi a persona diversa dal prenditore, violando il suddetto dovere di diligenza, può essere dal traente chiamata a rispondere, ai sensi del secondo comma del citato art. 43, della perdita che questi abbia indebitamente subito sulla propria disponibilità presso la trattaria. (V 686/83, mass n 425423; (V 5118/79, mass n 401756).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)