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Sez. 1, Sentenza n. 1023 del 02/02/1998 (Rv. 512129 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banca girataria per l'incasso - Subingresso alla banca trattaria nel dovere di identificazione del prenditore del titolo secondo criteri di diligenza professionale - Configurabilità - Pagamento a persona diversa dall'ordinatario (per effetto di firma poi rivelatasi falsa) nonostante la clausola di non trasferibilità - Responsabilità extracontrattuale della banca girataria verso la banca trattaria - Sussistenza - Successivo - Omesso controllo della regolarità del titolo da parte della banca trattaria in stanza di compensazione - Conseguenze - Efficienza causale concorrente nella determinazione dell'evento dannoso - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512129-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

La banca girataria per l'incasso di un assegno non trasferibile subentra alla banca trattaria, sostituendosi ad essa nel dovere di identificazione del presentatore del titolo, mediante l'adozione di cautele ed accorgimenti suggeriti dalle circostanze del caso concreto, in osservanza del principio della diligenza professionale. Ne consegue la legittima predicabilità della responsabilità - extracontrattuale - della banca negoziatrice nei confronti della banca trattaria tutte le volte in cui il pagamento dell'assegno sia stato effettuato in violazione del ricordato dovere di diligenza, come nel caso in cui, nonostante la clausola di non trasferibilità, l'assegno risulti girato (con girata piena) dall'ordinatario (mediante falsificazione della firma), ad un terzo, destinatario del pagamento, dovendo tale girata aversi per non apposta, ex art. 43 Legge Ass., con conseguente carenza di legittimazione del giratario. Il concorrente comportamento negligente della banca trattaria, consistente nell'omesso controllo, in stanza di compensazione, della regolarità del titolo, è, peraltro, idoneo ad integrare gli estremi del fatto casualmente rilevante, "in parte qua", per la determinazione dell'evento dannoso (poiché il diligente compimento di tale verifica avrebbe condotto all'accertamento della manifesta irregolarità dell'assegno con conseguente blocco del medesimo) non soltanto nei confronti del cliente (verso il quale l'istituto è contrattualmente responsabile nel quadro del rapporto di convenzione d'assegno), ma anche nell'ambito del rapporto extracontrattuale con la banca negoziatrice, rispetto alla quale la negligenza dimostrata si qualifica come fatto colposo del creditore (la determinazione della cui incidenza causale, nel quadro complessivo dell'illecito così delineato, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione), giusto disposto dell'art. 1227 cod. civ., applicabile alla responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nella disposizione di cui all'art. 2056 stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)