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Sez. L, Sentenza n. 3681 del 13/04/1987 (Rv. 452616 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE - PREGRESSO DINIEGO DEI FATTI DEDOTTI NELLO INTERROGATORIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - ACQUISIZIONE DI PROVE SUFFICIENTI SUI FATTI O AMMISSIONE ESPLICITA DEGLI STESSI - RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE DELL'INTERROGATORIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452616-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE - PREGRESSO DINIEGO DEI FATTI DEDOTTI NELLO INTERROGATORIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - ACQUISIZIONE DI PROVE SUFFICIENTI SUI FATTI O AMMISSIONE ESPLICITA DEGLI STESSI - RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE DELL'INTERROGATORIO - LEGITTIMITÀ.*

L'interrogatorio formale, ammissibile anche nel rito del lavoro al fine di provocare la confessione della controparte, non è escluso, come mezzo istruttorio, dalla circostanza che la controparte abbia già negato i fatti dedotti nell'interrogatorio, atteso che la stessa può modificare il proprio comportamento durante l'espletamento della prova; invece il giudice può, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, negare l'ammissibilità dell'interrogatorio formale solo quando, per motivi di economia processuale si riveli superfluo, o perché siano già state acquisite prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa o perché le circostanze oggetto dell'interrogatorio siano state ammesse esplicitamente dalla controparte. (V 4301/85, mass n 441779; (V 5123/84, mass n 436909).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)