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Sez. 3, Sentenza n. 5123 del 13/10/1984 (Rv. 436909 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - CONTUMACIA - RINVIO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA DI RINVIO AL CONVENUTO CONTUMACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436909-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - CONTUMACIA - RINVIO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA DI RINVIO AL CONVENUTO CONTUMACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro, al convenuto, che, ritualmente evocato in giudizio, sia rimasto contumace, non deve essere notificato o comunicato il provvedimento che rinvii ad altra data l'udienza di discussione, tenuto conto che anche in tale rito, in difetto di contraria previsione, trovano applicazione le normali regole del procedimento contumaciale, le quali non contemplano i suddetti adempimenti per il caso di rinvio dell'udienza. Nè, in particolare, la notificazione del rinvio può ritenersi imposta dall'espletamento in detta nuova udienza del libero interrogatorio delle parti, trattandosi di atto direttamente prescritto dalla legge e non equiparabile all'interrogatorio formale, per il quale soltanto l'art. 292 cod. proc. civ. impone la notificazione al contumace dell'ordinanza ammissiva. (V 5030/81, mass n 415810).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)