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Sez. L, Sentenza n. 4301 del 20/07/1985 (Rv. 441779 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE PERSONALE DELLA PARTE - COMPORTAMENTO VALUTABILE DAL GIUDICE AI FINI DELLA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441779-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE PERSONALE DELLA PARTE - COMPORTAMENTO VALUTABILE DAL GIUDICE AI FINI DELLA DECISIONE.*

Ai sensi del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., la mancata comparizione personale della parte (senza giustificato motivo) nell'udienza in cui deve aver luogo l'interrogatorio libero ad opera del giudice del lavoro costituisce comportamento valutabile dallo stesso giudice ai fini della decisione, analogamente, in sostanza, a quanto previsto, nel rito ordinario, dall'art. 232 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancata comparizione della parte alla udienza fissata per l'interrogatorio formale. (V 5210/84, mass n 436956).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)