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Sez. 3, Sentenza n. 13579 del 21/07/2004 (Rv. 574755 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Violazione di regole ermeneutiche e vizi di motivazione - Necessità - Modo di deduzione.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574755-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della Volontà' degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità', oltre che in ipotesi di motivazione inadeguata, in caso di violazione delle norme ermeneutiche. Ne consegue che è inammissibile la critica della ricostruzione del contenuto della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si risolva nella proposta di un'interpretazione diversa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)