diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 22/08/2000 Ud. (dep. 31/10/2000) Rv. 217221 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Concessione a soggetto già fruente per due volte del beneficio - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-08-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217221-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne, meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, essendo, nell'ipotesi di recidiva plurima, inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)