Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 22/08/2000 Ud. (dep. 31/10/2000) Rv. 217221 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Concessione a soggetto già fruente per due volte del beneficio - Esclusione - Limiti - Fondamento.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne, meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, essendo, nell'ipotesi di recidiva plurima, inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)