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Sez. 1, Sentenza n. 14928 del 20/02/2004 Cc. (dep. 26/03/2004) Rv. 229631 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Concessione a soggetto che abbia già fruito per due volte del beneficio - Esclusione - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229631-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, poichè la sopravvenuta abolitio criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)