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Sez. L, Sentenza n. 1654 del 29/04/1977 (Rv. 385367 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE SCRITTA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - AFFISSIONE DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO NEI LOCALI DELL'IMPRESA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385367-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE SCRITTA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - AFFISSIONE DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO NEI LOCALI DELL'IMPRESA - INSUFFICIENZA.*

L'Obbligo, imposto al datore di lavoro dall'art 2 della legge 15 luglio 1966 n 604, di comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, non puo ritenersi soddisfatto con l'affissione dell'atto di licenziamento nei locali dell'impresa, poiche la affissione, se vale ad esteriorizzare per iscritto l'atto medesimo, non basta a dare certezza che esso pervenga a conoscenza del lavoratore ne a fissare il momento di tale conoscenza, rilevante ai fini del decorso del termine fissato dall'art 6 della citata legge per l'impugnazione del licenziamento.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)