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Sez. 2, Sentenza n. 1702 del 29/05/1972 (Rv. 358589 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - GENERICA PROMESSA VERBALE DI TESTARE A FAVORE DI UNA DETERMINATA PERSONA - PATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358589-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - GENERICA PROMESSA VERBALE DI TESTARE A FAVORE DI UNA DETERMINATA PERSONA - PATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La norma dettata dall'art 458 cod civ persegue la sola finalita di evitare che la libera volonta del testatore sia menomata in conseguenza di un patto che incida sull'oggetto della successione: pertanto nessun patto successorio puo essere ravvisato nella vaga promessa verbale del de cuius di testare a favore di una determinata persona, dato che una tale promessa, non creando giuridicamente alcun vincolo, sarebbe certamente inidonea a limitare quella piena liberta del testatore che e oggetto della tutela legislativa. (V 2404'71, mass n 353355).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)