Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 03/07/1967 (Rv. 328437 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CLAUSOLA CHE CIRCOSCRIVE LA SFERA DELLA RESPONSABILITA DEL CONTRAENTE CHE HA PREDISPOSTO LO SCHEMA NEGOZIALE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CLAUSOLA CHE CIRCOSCRIVE LA SFERA DELLA RESPONSABILITA DEL CONTRAENTE CHE HA PREDISPOSTO LO SCHEMA NEGOZIALE - ESCLUSIONE.*
La clausola che, in un contratto per adesione, circoscrive la sfera delle obbligazioni e la correlativa responsabilita del contraente che predispone lo schema negoziale non importa, per se sola, una limitazione di tale responsabilita, per cui occorra - a pena di inefficacia - che la clausola stessa sia specificamente approvata per iscritto, a norma del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. perche una clausola importi una limitazione di responsabilita del contraente che ha predisposto lo schema negoziale occorre, infatti, che essa riduca l'ambito obiettivo di tale responsabilita gia fissato, con piu ampia estensione, dalla legge o dal contratto, con conseguente maggior Onere del contraente per adesione. (nella specie, e stato escluso il carattere di condizione onerosa, soggetta, pertanto, a specifica approvazione scritta, in una clausola con cui una compagnia assicuratrice aveva assunto i rischi inerenti alla circolazione di un veicolo soltanto per il caso che questo fosse guidato dall'assicurato o, per suo ordine e conto, da persona della quale l'assicurato stesso fosse tenuto a rispondere). (Conf. 1055-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)