Sez. 1 - , Sentenza n. 19750 del 09/08/2017 (Rv. 645189 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Servizi di investimento finanziario - Obblighi informativi - Forma scritta - Esclusione - Prova testimoniale del funzionario della Banca - Ammissibilità.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la prova dell’assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario può essere data anche mediante deposizione testimoniale del funzionario della banca in quanto nessuna fonte, primaria o secondaria, richiede la prova scritta
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)