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Sez. 1 - , Sentenza n. 19750 del 09/08/2017 (Rv. 645189 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Servizi di investimento finanziario - Obblighi informativi - Forma scritta - Esclusione - Prova testimoniale del funzionario della Banca - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645189-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, la prova dell’assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario può essere data anche mediante deposizione testimoniale del funzionario della banca in quanto nessuna fonte, primaria o secondaria, richiede la prova scritta

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)