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Sez. 3 - , Sentenza n. 8314 del 31/03/2017 (Rv. 643703 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Servizi di investimento mobiliare – Obblighi della banca – Informazione adeguata alla situazione finanziaria del cliente – Necessità – Operazioni non adeguate – Ordine scritto – Necessità – Sottoscrizione di clausola “rischio Paese” – Idoneità a provare l’adempimento degli obblighi informativi – Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643703-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di servizi di investimento mobiliare, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, potendo dar corso ad un’operazione non adeguata solo a seguito di ordine scritto dell’investitore, sicché la semplice clausola “rischio Paese”, per di più apposta solamente sugli ultimi ordini di acquisto, è inidonea a provare l’adempimento dei suddetti obblighi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)