Sez. 2, Sentenza n. 1460 del 23/01/2008 (Rv. 601186 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - IN GENERE | Rappresentenza in giudizio del condominio - Limiti - Azione per lo scioglimento del condominio ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. - Modificazione di un diritto reale - Necessaria partecipazione di tutti i condomini - Sussistenza - Rappresentenza dell'amministratore - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - IN GENERE
La rappresentanza attribuita all'amministratore del condominio dall'art. 1131, secondo comma, cod. civ., rispetto a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, non si estende all'azione di scioglimento del condominio prevista dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ; questa, avendo ad oggetto la modificazione di un diritto reale, si svolge in un giudizio al quale debbono partecipare tutti i soggetti che per le rispettive quote ne sono titolari, ossia i condomini del precedente condominio complesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 61, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)