Sez. 2, Sentenza n. 4655 del 08/05/1998 (Rv. 515228 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Della comunione su un bene comune - Domanda di un condominio - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
L'art. 784 cod. proc. civ. è norma speciale rispetto all'art. 1131, secondo comma, cod. civ., e pertanto, malgrado quest' ultima disposizione conferisca all'amministratore di condominio la legittimazione passiva per qualunque azione, se un condomino chiede lo scioglimento della comunione su un bene comune e la conseguente modifica dell'uso di esso, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, onde tutelare più intensamente le loro ragioni nella trasformazione delle rispettive facoltà di godimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)