Sez. 2, Sentenza n. 9871 del 28/05/1984 Ud. (dep. 09/11/1984) Rv. 166595 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELLA ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELLA ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ESTREMI.*
In tema di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento da parte del giudice di appello, non sussiste difetto di motivazione quando la decisione, pur non spiegando espressamente le ragioni del rigetto, abbia dato sufficiente spiegazione della adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti nel dibattimento di primo grado, dimostrando così la inutilità della chiesta rinnovazione. (Conf mass n 156793; (Conf mass n 157879 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)