Sez. 1, Sentenza n. 2156 del 13/12/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157879 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVE (NUOVE) - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RIGETTO DELLA RICHIESTA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVE (NUOVE) - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RIGETTO DELLA RICHIESTA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
La rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di nuovi elementi di prova costituisce Esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e trova fondamento nella libera valutazione della sufficienza o meno delle prove acquisite e nella necessità od opportunità di nuovi accertamenti, pertanto, la motivazione del diniego può ritenersi anche implicita allorquando il giudice fornisca adeguata ragione del suo convincimento sull'inutilità di tali accertamenti; (Conf mass n 146544; (Conf mass n 144779; (Conf mass n 144380; (Conf mass n 143847).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)