Sez. 4, Sentenza n. 6513 del 24/03/1988 Ud. (dep. 28/05/1988) Rv. 178487 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ESTREMI.*
In tema di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento da parte del giudice d'appello, non sussiste difetto di motivazione quando la decisione, pur non spiegando espressamente le ragioni del rigetto, abbia dato sufficiente spiegazione della adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti nel dibattimento di primo grado, dimostrando così la inutilità della chiesta rinnovazione. (Conf mass n 166595; (Conf mass n 176987).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)