Sez. 2, Sentenza n. 2913 del 04/04/1997 (Rv. 503479 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE | Progetto di divisione - Inclusione di beni non indicati nella domanda di divisione (ai sensi dell' art. 601 cod. proc. civ.) - Condividenti contumaci - Omessa comunicazione dell' ordinanza che dichiara esecutivo detto progetto (art. 789 cod. proc.civ.) - Impugnabilità - "Actio nullitatis" in via ordinaria - Ammissibilità - Ricorribilità ai sensi dell' art. 111 Costituzione - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE
Se un progetto di divisione, in cui sono stati inclusi altri beni rispetto a quelli indicati nella domanda giudiziale, è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., mentre i condividenti sono rimasti contumaci - nella specie il procedimento divisorio era stato instaurato da un creditore di essi, ai sensi dell'art. 601 cod. proc. civ.- l'accordo sul progetto non si è formato e perciò tale ordinanza non è idonea ad accertare, con efficacia di giudicato, i diritti spettanti ai predetti condividenti, e questi possono impugnarla, come un negozio giuridico, con l'"actio nullitatis" o con altri mezzi di tutela, in un ordinario giudizio di cognizione, mentre non possono ricorrere in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione, in mancanza di decisorietà e definitività del provvedimento "de quo".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 729, Cod. Civ. art. 1421, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Proc. Civ. art. 601, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)