Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999 (Rv. 531402 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Progetto di divisione - Assenza di contestazioni - Mancata comparizione della parte ritualmente avvisata - Conseguenze - Ordinanza di approvazione del progetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE
Poiché la finalità dell'udienza di discussione del progetto di divisione ai sensi dell'articolo 789 cod.proc.civ. è quella di consentire alle parti di sollevare contestazioni o rilievi in ordine al progetto stesso, la parte che, regolarmente avvertita, con compare all'udienza, rinuncia implicitamente a sollevare contestazioni approvando tacitamente il progetto come depositato; conseguentemente, l'ordinanza di approvazione de progetto, in quanto pronunciata in assenza di contestazioni, non può essere rimessa in discussione, non è reclamabile innanzi al collegio né ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, secondo comma Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)