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Sez. 2, Sentenza n. 3810 del 06/06/1988 (Rv. 459045 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DECRETO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - PARTE CONTUMACE - MANCANZA DI CONTESTAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459045-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DECRETO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - PARTE CONTUMACE - MANCANZA DI CONTESTAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

Non è impugnabile per Cassazione ex art. 111 cost. L'ordinanza con la quale il giudice istruttore, in assenza di contestazioni, dichiara esecutivo il progetto di divisione a norma dello art. 789 terzo comma cod. proc. civ.. tale carattere solo ordinatorio del detto provvedimento non viene meno - con la conseguente sua impugnabilità ex art. 111 cost. - neppure nel caso in cui una parte condividente sia contumace ovvero, benché costituita, non compaia all'udienza di discussione del progetto di divisione, atteso che la legge non richiede l'espressa approvazione del progetto ma pone la presunzione che, in Mancanza di esplicita contestazione da parte dei condividenti, il progetto sia stato accettato. (Conf 3919/77, mass n 387615; (Conf 3200/75, mass n 377313; (contra 3612/87, mass n 452556; (contra 4464/78, mass n 394134).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)