Sez. 2, Sentenza n. 5943 del 27/06/1996 (Rv. 498325 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - USUFRUTTO LEGALE - TUTELA - TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE | Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessita - Mancanza di autorizzazione - Difetto di legittimazione processuale del tutore - Onere probatorio.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - USUFRUTTO LEGALE - TUTELA - TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE
Nella ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374 n. 5 cod. civ., si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto, colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace, ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)