Sez. 2, Sentenza n. 14869 del 16/11/2000 (Rv. 541788 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace - Autorizzazione del giudice tutelare ex art.374 n.5 cod. civ. - Necessità - Mancanza di autorizzazione - Difetto di legittimazione processuale del tutore - Nullità del giudizio.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio (diverso da quelli previsti dal n. 5 dell'art.374 cod. civ.) nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art.374 n.5 cod. civ., si determina un vizio di legittimazione processuale che non attenendo a materia disponibile, determina la nullità dell'intero giudizio e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)