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Sez. 5, Sentenza n. 7214 del 28/05/2001 (Rv. 547051 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Proventi da attività di finanziamento accessoria a quella principale dell'impresa - Computo ai fini del calcolo del pro rata - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547051-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, i proventi derivanti da attività di finanziamento avente carattere meramente accessorio e strumentale, rispetto alla attività di impresa svolta dal contribuente, - accessorietà che deve essere stabilita tenendo conto innanzi tutto di parametri qualitativi e di rapporti con l'attività principale - debbono essere esclusi dal calcolo della percentuale di riduzione dell'IVA detraibile in ragione delle operazioni esenti effettuate (cosiddetta pro rata).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)