Sez. 5, Sentenza n. 7214 del 28/05/2001 (Rv. 547051 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Proventi da attività di finanziamento accessoria a quella principale dell'impresa - Computo ai fini del calcolo del pro rata - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, i proventi derivanti da attività di finanziamento avente carattere meramente accessorio e strumentale, rispetto alla attività di impresa svolta dal contribuente, - accessorietà che deve essere stabilita tenendo conto innanzi tutto di parametri qualitativi e di rapporti con l'attività principale - debbono essere esclusi dal calcolo della percentuale di riduzione dell'IVA detraibile in ragione delle operazioni esenti effettuate (cosiddetta pro rata).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)