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Sez. 5, Sentenza n. 25475 del 13/11/2013 (Rv. 628983 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Proventi da attività accessoria a quella principale dell'impresa - Riduzione dell'IVA detraibile - Computo del "pro rata" per le operazioni esenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628983-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di determinazione dell'IVA a carico dell'impresa, nel sistema della rivalsa e delle detrazioni rileva l'effettivo volume d'affari del contribuente, da accertarsi sulla base della attività in concreto dal medesimo esercitata. Ne consegue che, alla stregua dell'art. 19, lett. e) quater del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "ratione temporis" vigente, i proventi (nel caso specifico gli interessi attivi) derivanti da una attività di finanziamento di carattere meramente accessorio e strumentale rispetto alla attività di impresa (nella specie, immobiliare) svolta dal contribuente - il cui accertamento va operato secondo parametri di regolarità causale o comunque nesso non occasionale al fine produttivo e non sulla base delle mere previsioni statuarie - debbono essere esclusi dal calcolo della percentuale di riduzione dell'IVA detraibile in ragione delle operazioni esenti effettuate (cosiddetta "pro rata").

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)