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Sez. 5, Sentenza n. 3857 del 16/03/2001 (Rv. 544850 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposta detraibile - Riduzione in conseguenza di operazioni attive esenti - Inerenza dell'operazione esente all'esercizio dell'impresa - Accertamento - Distinzione fra atti tipici primari ed atti strumentali - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544850-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, al fine di individuare le operazioni attive esenti inerenti all'attività di impresa, implicanti una percentuale riduzione dell'imposta detraibile, non è dato distinguere fra atti tipici e primari, il cui oggetto direttamente esprima conseguimento dei programmati obbiettivi imprenditoriali, ed atti strumentali, rivolti a creare il sostrato all'uopo occorrente, dato che l'inerenza all'impresa è caratteristica estesa all'intera area delle operazioni che l'imprenditore compia quale mezzo al fine di realizzare quegli obbiettivi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)