Sez. 5, Sentenza n. 3857 del 16/03/2001 (Rv. 544850 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposta detraibile - Riduzione in conseguenza di operazioni attive esenti - Inerenza dell'operazione esente all'esercizio dell'impresa - Accertamento - Distinzione fra atti tipici primari ed atti strumentali - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, al fine di individuare le operazioni attive esenti inerenti all'attività di impresa, implicanti una percentuale riduzione dell'imposta detraibile, non è dato distinguere fra atti tipici e primari, il cui oggetto direttamente esprima conseguimento dei programmati obbiettivi imprenditoriali, ed atti strumentali, rivolti a creare il sostrato all'uopo occorrente, dato che l'inerenza all'impresa è caratteristica estesa all'intera area delle operazioni che l'imprenditore compia quale mezzo al fine di realizzare quegli obbiettivi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)