Sez. L, Sentenza n. 6310 del 25/10/1983 (Rv. 431053 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ SULLA RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ SULLA RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
L'esclusione dell'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959 n. 324, dal calcolo della retribuzione agli effetti del trattamento di fine servizio è espressamente sancita dall'art. 1, primo comma, lett. C), della stessa legge, modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185, e riguarda - limitatamente al trattamento spettante per il periodo di servizio prestato presso l'o.N.M.i. - anche i dipendenti di tale ente trasferiti agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975 n. 698, giacché la computabilità di tale indennità, con effetto dall'1 gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 riguarda solo il personale iscritto all'i.N.A.D.e.L. e tale iscrizione per il personale dell'o.N.M.i. È intervenuta, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 698 del 1975, solo dopo la cessazione del relativo rapporto.*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 6, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)