Sez. L, Sentenza n. 3254 del 29/04/1988 (Rv. 458690 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - ONMI - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERIODO ANTERIORE AL TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI - COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - ONMI - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERIODO ANTERIORE AL TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI - COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE.*
L'esclusione dell'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959 n. 324, dal calcolo della retribuzione agli effetti del trattamento di fine servizio è esplicitamente sancita dall'art. 1, primo comma, lett. C), della stessa legge, modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185 e riguarda - limitatamente al trattamento spettante per il periodo di servizio prestato presso l'o.N.M.i. - anche i dipendenti di tale ente trasferiti agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975 n. 698, giacché la computabilità di tale indennità con effetto dall'1 gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, concerne solo il personale iscritto all'i.N.A.D.e.L., gestione previdenza, e tale iscrizione, per il personale dell'o.N.M.i., è intervenuta, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 698 del 1975, solo dopo la cessazione del relativo rapporto. (Conf 7226/86, mass n 449296; (Conf 3533/85, mass n 441153; (Conf 2584/84, mass n 434600; (Conf 6468/83, mass n 431210; (Conf 6310/83, mass n 431053).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 693 art. 6, Legge 23/12/1975 num. 693 art. 9, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)