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Sez. L, Sentenza n. 2584 del 19/04/1984 (Rv. 434600 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI EX LEGGE N. 698 DEL 1975 - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - PERIODO DI SERVIZIO PRESTATO ALL'O.N.M.I. - ESCLUSIONE DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434600-01

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI EX LEGGE N. 698 DEL 1975 - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - PERIODO DI SERVIZIO PRESTATO ALL'O.N.M.I. - ESCLUSIONE DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - PERSISTENZA.*

L'esclusione dell'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959 n. 324, dal calcolo della retribuzione agli effetti del trattamento di fine servizio è esplicitamente sancita dall'art. 1, primo comma, lett. C), della stessa legge, modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185 e riguarda - limitatamente al trattamento spettante per il periodo di servizio prestato presso l'o.N.M.i. - anche i dipendenti di tale ente trasferiti agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975 n. 698, giacché la computabilità di tale indennità con effetto dall'1 gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, concerne solo il personale iscritto all'i.N.A.D.e.L., gestione previdenza, e tale iscrizione, per il personale dell'o.N.M.i., è intervenuta, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 698 del 1975, solo dopo la cessazione del relativo rapporto. (Conf 6468/83, mass n 431210; (Conf 6310/83, mass n 431053).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 6, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)