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Sez. 2, Sentenza n. 3656 del 13/04/1987 (Rv. 452595 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PRONUNZIA SULLE SPESE - RICORSO INCIDENTALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452595-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PRONUNZIA SULLE SPESE - RICORSO INCIDENTALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*

La pronuncia sulle spese del giudizio costituisce un autonomo capo della decisione, rispetto al quale l'interesse ad impugnare sorge in modo immediato e diretto dalla pronuncia stessa, non presentando esso alcun collegamento con gli altri punti della decisione oggetto dell'avversa impugnazione. Pertanto, la parte che intende dolersi del regolamento delle spese contenuto nella sentenza di appello notificatale deve proporre ricorso per Cassazione nel termine perentorio previsto dal secondo comma dell'art. 325 cod. proc. civ., non essendole consentita la proposizione di ricorso incidentale dopo la scadenza di tale termine. (V 1271/86, mass n 444719; (V 1602/84, mass n 433679; (V 6622/83, mass n 431349; (Conf 7380/86, mass n 449435; (Conf 4829/82, mass n 422827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)