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Sez. 1, Sentenza n. 7380 del 11/12/1986 (Rv. 449435 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PRONUNZIA SULLE SPESE - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449435-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PRONUNZIA SULLE SPESE - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La pronuncia sulle spese del giudizio costituisce autonomo capo della decisione, rispetto al quale l'interesse ad impugnare sorge in modo immediato e diretto dalla pronuncia stessa, non presentando esso alcun collegamento con gli altri punti della decisione oggetto d'impugnazione della parte avversa, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione, anche ove investa soltanto il capo suddetto della decisione, regolarmente notificata, deve essere proposta nei termini ordinari di cui all'art. 325 cod. proc. civ. e può assumere le forme dell'impugnazione incidentale tardiva solo quando la impugnazione principale attiene al medesimo capo o ad altri con esso connessi o da esso dipendenti. (Conf 1271/86, mass n 444719; (Conf 1597/86, mass n 444964; (Conf 1602/84, mass n 433679; (contra 2577/85, mass n 440386; (contra 2899/82, mass n 420794; (contra 718/82, mass n 422564).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)