Sez. 6, Sentenza n. 15004 del 08/04/2008 Cc. (dep. 10/04/2008) Rv. 239426 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni ostative - Ipotesi di cui all'art. 18, lett. n) L. 69 del 2005 - Computo del periodo prescrizionale - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la disciplina contenuta nell'art. 9 cod. pen. sulla punibilità dei delitti comuni commessi all'estero dal cittadino italiano è derogata, per gli Stati membri, dal regime introdotto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 ed in particolare dall'art. 19, lett. c) che segna i limiti per l'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato membro di emissione. Ne consegue che, con riferimento all'ipotesi di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. n) della stessa legge, una volta intervenuto il mandato di arresto europeo, cessa la possibile giurisdizione italiana sul delitto compiuto all'estero dal cittadino e si interrompe il periodo valutabile ai fini della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. N CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)