Sez. L, Sentenza n. 3991 del 02/07/1985 (Rv. 441511 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO CON SPECIFICA RIFERIMENTO ALLE ATTITUDINI LAVORATIVE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - EFFETTI - LIMITI - CONSEGUENZE - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO DI ASSUMERE IL SOGGETTO DOTATO DELLA ATTITUDINE INDICATA, RIENTRANTI NELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - ILLEGITTIMITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE A SVOLGERE ATTIVITÀ CORRISPONDENTE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLE PROPRIE ATTITUDINI - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO CON SPECIFICA RIFERIMENTO ALLE ATTITUDINI LAVORATIVE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - EFFETTI - LIMITI - CONSEGUENZE - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO DI ASSUMERE IL SOGGETTO DOTATO DELLA ATTITUDINE INDICATA, RIENTRANTI NELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - ILLEGITTIMITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE A SVOLGERE ATTIVITÀ CORRISPONDENTE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLE PROPRIE ATTITUDINI - SUSSISTENZA.*
Nel sistema delle assunzioni obbligatorie previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel disporre l'avviamento al lavoro dell'invalido od assimilato è tenuto, ove il datore di lavoro abbia fatto specifico riferimento alle attitudini lavorative del soggetto da assumere, soltanto ad individuare in quali delle due fondamentali categorie professionali (impiegatizia ed operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ.. tali attitudini siano rapportabili, e a provvedere, quindi, in conformità per il relativo avviamento, senza necessità di procedere ad ulteriori distinzioni. Ne derivano: a) l'illegittimità del rifiuto del datore di lavoro di assumere l'invalido od assimilato, a lui avviato, le cui attitudini lavorative, recepite negli elenchi, rientrino nella generale categoria professionale (degli impiegati o degli operai) indicata nella richiesta; b) il corrispondente diritto dell'assunto a svolgere attività afferente alla categoria professionale (impiegatizia od operaia) cui siano riconducibili le sue attitudini, salva la concreta specificazione della qualifica e delle mansioni in Sede di conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro. (V 5394/83, mass n 430309; (V 4291/82, mass n 422270; (Conf 1369/81, mass n 411994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)