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Sez. 2, Sentenza n. 8211 del 25/03/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160614 - 01

GIUDIZIO PENALE E CIVILE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO (PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE) - PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE - CONDIZIONI E LIMITI - POTERI DEL GIUDICE CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO PENALE.*
Stato
decisa il 1983-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160614-01

GIUDIZIO PENALE E CIVILE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO (PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE) - PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE - CONDIZIONI E LIMITI - POTERI DEL GIUDICE CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO PENALE.*

Se è vero che la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" preclude, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen., la proposizione in Sede civile di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di fatti esclusi dal giudice penale, tuttavia tale preclusione non opera quando il giudice civile, nei limiti suddetti, dia ai fatti materiali accertati dal giudice penale una valutazione autonoma, diversa, ai fini propri del giudizio civile in relazione alla diversa configurazione giuridica che essi assumono in tale giudizio. Pertanto, allorquando la pronuncia assolutoria del giudice penale ha riconosciuto anche l'insussistenza del fatto (inteso come condotta, evento, e relativo nesso causale, con esclusione della antigiuridicità e della colpevolezza), al fine di stabilire se il giudicato penale inibisca, in concreto, l'esperimento dell'Azione civile, è necessario che il giudice civile proceda ad un esame interpretativo della pronuncia penale, non limitato al solo dispositivo, ma esteso alla correlazione del dispositivo con la motivazione della sentenza penale, onde stabilire l'iter logico- giuridico della decisione e cogliere l'effettiva portata del giudicato penale. (V mass n 140389; (V mass n 151326).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)