Sez. 2, Sentenza n. 11125 del 07/07/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151326 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - "PERCHE" IL FATTO NON SUSSISTÈ - MANCANZA DEGLI ESTREMI DEL FATTO - NOZIONE DI FATTO.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - "PERCHE" IL FATTO NON SUSSISTÈ - MANCANZA DEGLI ESTREMI DEL FATTO - NOZIONE DI FATTO.*
Deve pronunciarsi assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", qualora manchi uno degli estremi obiettivi del fatto stesso, cioè la condotta o l'evento ovvero il rapporto di causalità. (sulla nozione di fatto in senso penalistico, inteso come condotta dell'agente ed evento, collegati dal nesso di causalità Conf. Mass. 145860/80; sull'uso della formula de qua Conf. Mass. 134691/76, 131800/76, 131949/76, 130811/75, 128916/75, a contrario 129273/75; sull'uso della formula, nel senso della "estraneità dell'imputato ai fatti contestati" Cfr. Mass. N. 143646/79).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)