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Sez. 2, Sentenza n. 61 del 10/01/1973 (Rv. 361828 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - DEPOSIZIONE RESA DA UN TESTE INCAPACE - NULLITA - DEDUZIONE AD ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1973-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361828-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - DEPOSIZIONE RESA DA UN TESTE INCAPACE - NULLITA - DEDUZIONE AD ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - SANATORIA.*

La nullita della deposizione, resa da un teste incapace a testimoniare, e dettata a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico, ha carattere relativo e deve essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'assunzione della prova ovvero nella prima istanza o difesa successiva: in Mancanza, la nullita deve ritenersi sanata ai sensi dell'art 157 cod proc civ. (Conf 2906/71, mass n 354148; 1121/71, mass n 351200).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)