Sez. 3, Sentenza n. 189 del 14/01/1977 (Rv. 383703 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - INCAPACITA DI UN TESTE - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - TERMINI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - INCAPACITA DI UN TESTE - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - TERMINI.*
L'incapacita di un teste a deporre, nei casi previsti dall'art 246 cod proc civ, puo essere eccepita, dalla parte interessata, con la prima difesa successiva all'udienza di escussione, solo quando la parte medesima non sia stata presente, a mezzo del suo procuratore, a detta udienza, e, quindi, non abbia avuto notizia del motivo di incapacita. In caso contrario, l'eccezione deve essere fatta valere, a pena di decadenza, nella stessa udienza di assunzione della prova. (V 61/73, mass n 361828; (V 2906/71, mass n 354148).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)