Sez. 3, Sentenza n. 1121 del 19/04/1971 (Rv. 351200 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - IN GENERE - ASSUNZIONE DI TESTE INCAPACE - NULLITA RELATIVA - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ECCEZIONE - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - IN GENERE - ASSUNZIONE DI TESTE INCAPACE - NULLITA RELATIVA - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ECCEZIONE - SANATORIA.*
Le Disposizioni limitative della capacita dei testimoni sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, le quali, ove intendano avvalersene, debbono opporle al momento dell'assunzione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva all'espletamento di essa. In Mancanza, la nullita della prova, che e relativa e non rilevabile di ufficio, deve ritenersi sanata, per acquiescenza della parte interessata, ai sensi dell'art 157 cod proc civ. (Conf 1080'70, mass n 346630' 2260'69, mass n 341634).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)