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Sez. 3, Sentenza n. 2940 del 10/03/1986 Ud. (dep. 14/04/1986) Rv. 172448 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONFESSIONE RESA ALLA P.G. ORALMENTE IN SEDE DI SOMMARIE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 225 BIS COD. PROC. PEN. - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: INUTILIZZABILITÀ DI CONFESSIONE OLTRETUTTO RESA AL DI FUORI DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI PER LE SOMMARIE INFORMAZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172448-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONFESSIONE RESA ALLA P.G. ORALMENTE IN SEDE DI SOMMARIE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 225 BIS COD. PROC. PEN. - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: INUTILIZZABILITÀ DI CONFESSIONE OLTRETUTTO RESA AL DI FUORI DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI PER LE SOMMARIE INFORMAZIONI.*

Il giudice di merito non può utilizzare ai fini processuali, pena di nullità, la confessione resa oralmente dallo imputato in Sede di sommarie informazioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 225 bis. Cod. proc. pen. e della quale sia fatta espressa menzione nel rapporto giudiziario. Infatti, il legislatore ha inteso garantire all'indiziato, allo arrestato o al fermato il diritto o ad essere validamente assistito da un difensore, con tutte le formalità previste dall'art. 225 cod. proc. pen. durante l'espletamento delle indagini di polizia giudiziaria, o a non vedersi ritorcere contro, in Sede processuale, ciò che ha potuto dire alla polizia giudiziaria in casi del tutto eccezionali, sicché di quanto dichiarato può essere tenuto conto solo al fine di proseguire nelle indagini, senza che le asserzioni possano formare oggetto di rapporto o di una successiva testimonianza da parte dei verbalizzanti. (nella specie, relativa ad annullamento di sentenza, il giudice di merito aveva fondato la sua decisione unicamente sulla confessione, oggetto di rapporto e di testimonianza delle guardie forestali verbalizzanti, oltretutto acquisita in Mancanza dei presupposti, titolo del reato ed urgenza assoluta, richiesti dall'art. 225 bis cod. proc. pen.). (Conf mass n 168163).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 165 ter, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 bis, Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)