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Sez. 2, Sentenza n. 2230 del 12/11/1984 Ud. (dep. 06/03/1985) Rv. 168163 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONFESSIONE RESA ALLA P.G. ORALMENTE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI - SUSSISTENZA DI GARANZIE.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168163-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONFESSIONE RESA ALLA P.G. ORALMENTE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI - SUSSISTENZA DI GARANZIE.*

Il giudice di merito non deve tener conto, ai fini della valutazione del materiale probatorio acquisito, della confessione resa oralmente dall'imputato agli organi di polizia e della quale sia fatta espressa menzione nel rapporto giudiziario; né può ritenere la confessione stessa un elemento indiziario integrabile aliunde. Infatti, l'utilizzazione processuale delle dichiarazioni di un arrestato, assunte in occasione delle sommarie informazioni di polizia giudiziaria, non è permessa a meno che non risulti rispettato, nella loro assunzione, il regime garantistico, così come desumibile dagli artt. 304, terzo comma, 225 bis. Cod. proc. pen.. tuttavia, l'inefficacia sul piano probatorio della confessione non vizia la motivazione del giudizio allorché in essa si rinvengano altri elementi che giustificano il convincimento dello stesso giudice sulla responsabilità dell'imputato. (V mass n 166518; (V mass n 164872).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 bis, Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)