Sez. L, Sentenza n. 1458 del 18/02/1997 (Rv. 502485 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Principio di immutabilità della causa - Portata - Licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto - Declaratoria della illegittimità del licenziamento per inidoneità psico - fisica del lavoratore alle mansioni affidategli - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Il principio dell'immutabilità della causa di licenziamento comporta che il recesso del datore di lavoro non possa fondarsi su fatti diversi da quelli addotti a motivazione del licenziamento stesso; ne consegue che un licenziamento intimato (esclusivamente) per superamento del periodo di comporto non può essere giudizialmente dichiarato legittimo in relazione ad una ipotizzabile (o anche effettivamente sopravvenuta) inidoneità psico - fisica del lavoratore a svolgere le mansioni affidategli.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)