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Sez. L, Sentenza n. 11114 del 12/12/1996 (Rv. 501275 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Principio dell'immutabilità del motivo - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501275-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il principio dell'immutabilità del motivo del licenziamento comporta che la giustificazione del datore di lavoro non possa fondarsi su fatti diversi da quelli addotti nella motivazione del licenziamento stesso, quale enunciata all'atto della sua intimazione, ancorché sia consentita la sostituzione dell'intimazione originaria con un'altra successiva fondata su un diverso motivo, nonché la diversa qualificazione giuridica della prima. (Nella specie la S.C., in ipotesi di licenziamento intimato per soppressione delle funzioni di custodia, ha ritenuto non potersi considerare mera specificazione la successiva prospettazione, da parte dell'azienda, che altre numerose e consistenti mansioni, affidate fin dall'inizio del rapporto al lavoratore licenziato e non menzionate nell'atto di recesso, erano state ridistribuite fra gli altri dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)