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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016 (Rv. 637967 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Gravi ed eccezionali ragioni - Contenuto - Accoglimento della richiesta d'integrazione del dispositivo - Insufficienza - Fattispecie relativa a spese mediche, sportive o scolastiche omesse nella pronuncia di primo grado.
Stato
decisa il 2016-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637967-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, il semplice accoglimento di una richiesta d'integrazione del dispositivo (nella specie, l'indicazione della ripartizione paritaria delle spese mediche, scolastiche e sportive, omesse nella pronuncia di primo grado) formulata dalla parte pienamente soccombente in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)