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Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015 (Rv. 637492 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Assenza di reciproca soccombenza - Art. 92 c.p.c. nel testo applicabile "ratione temporis" - Gravi ed eccezionali ragioni - Nozione.
Stato
decisa il 2015-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637492-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)