Sez. 6 - 5, Decreto n. 14546 del 13/07/2015 (Rv. 635969 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. - Gravi ed eccezionali ragioni - Riferimento ai "motivi di opportunità e giustizia sostanziale" o al diverso esito del giudizio di primo grado - Legittimità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)